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La distanza che deve rispettare colui che costruisce la propria abitazione rispetto agli edifici già esistenti è di dieci metri. Tale distanza deve essere misurata partendo da ogni parete finestrata della casa e dalla parete che costituisce l'ingresso dell'abitazione. Con il termine parete finestrata si intende quel lato della casa che presenta sulla sua superficie porte, balconi, finestre di veduta e di luce. Ai fini dell'appliazione della legge è irrilevante il fatto che una sola delle due abitazioni abbia la parete finestrata. Nel computo metrico occorre considerare anche tutti quegli elementi accessori che hanno carattere di stabilità, solidità ed immobilizzazione. Al rispetto delle distanze tra fabbricati è tenuto colui che costruisce o esegue interventi straordinari, come ad esempio sopraelevazioni o realizzazione di termocappotto, sulla propria abitazione per ultimo.
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Come già più volte dichiarato dal TAR il mancato rispetto delle distanze tra fabbricati non rientra nei casi per i quali è possibile richiedere ed ottenere il condono edilizio. Questo particolare divieto nasce dal fatto che l'inosservanza delle distanze va a ledere i diritti di terzi. Vi è poi un altro aspetto che determina l'inderogabilità della distanza nelle singole discipline urbanistiche locali, ovvero la necessità di evitare la formazione di intercapedini che potrebbero risultare fonte di pericolo e rischio per la salute pubblica. Colui che ha costruito un edificio su un terreno confinante senza rispettare il limite di distanza da uno stabile già esistente è quindi soggetto ad essere condannato alla sua demolizione. Tale obbligo scatta anche nel caso in cui l'edificio preesistente sia stato realizzato in maniera abusiva.
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