Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, nell’articolo 100, viene specificato cos’è il piano della sicurezza e di coordinamento. Esso deve essere composto da una esposizione tecnica sul processo di costruzione, con enfasi riguardante quelle che possono essere le fasi critiche durante le varie fasi di costruzione e, di conseguenza, individuare durante quali di queste i rischi per l’incolumità dell’operaio sono più alti. Una volta individuate quali sono queste fasi ad alto rischio, bisogna ricorrere alla messa in sicurezza del cantiere e fare in modo di prevenire le eventualità che possono mettere a repentaglio la vita o la salute del lavoratore. Il piano di sicurezza e coordinamento è una parte imprescindibile del contratto stipulato dalle aziende appaltatrici. Oltre ad una esposizione tecnica, il PSC deve essere integrato da tavole tecniche e da una pianta del cantiere indicando le zone di sicurezza, le zone ad alto rischio e quale sia l’organizzazione strutturale del cantiere.
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I datori di lavoro devono attenersi a quanto previsto dal piano della sicurezza, inoltre è loro compito assicurarsi che i propri dipendenti siano a conoscenza di tale piano e che si attengano ad esso durante l’esecuzione del proprio lavoro. È, infatti, obbligo del datore di lavoro fornire al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori una copia del piano fino a dieci giorni prima dall’inizio dei lavori. L’impresa appaltatrice ha il diritto di poter suggerire al Coordinatore per la Sicurezza nella Progettazione modifiche al piano laddove lo ritenga opportuno in base alla propria esperienza lavorativa, con il solo scopo di guardare alla messa in sicurezza dei propri dipendenti. Tali modifiche, infatti, non verranno prese in considerazione se il solo scopo fosse quello di ammortizzare i prezzi per la propria azienda. Ci sono casi di lavori imminenti e di emergenza in cui non è necessario redigere un PSC prima di un intervento edile. Alcuni di questi sono lavori mirati alla messa in sicurezza per prevenire episodi di incidenti imminenti oppure lavori straordinari per assicurare i minimi servizi di sussistenza di cui necessita la popolazione, quali gas, corrente elettrica o acqua.
Il piano della sicurezza deve essere redatto durante la fase di progettazione dell’opera a cui si riferisce. Il compito di redigere il PSC spetta al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Il coordinatore deve essere nominato in fase di progettazione e non può essere il committente stesso, né il datore di lavoro, né un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione. I contenuti che devono essere presenti all’interno del piano sulla sicurezza e coordinamento sono descritti nell’Allegato XV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Il piano deve descrivere l’opera che si va a costruire; bisogna identificare i soggetti a cui vengono affidati i compiti di controllo della sicurezza; l’identificazione di quali possono essere i rischi concreti, specificando in quale area del cantiere possono presentarsi e come si intende risolverli o come assicurare la sicurezza degli operai infine bisogna fare una stima di quanto verrà a costare la messa in sicurezza del cantiere.
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