Come già sostenuto i balconi sono parte integrante dell'abitazione quindi i sottobalconi vengono considerati secondo alcune sentenze di cassazione alla stessa stregua dei soffitti disciplinati dall’"art. 1125 codice civile". Sono state tante le sentenze che in modo diverso hanno disciplinato la funzionalità e l'appartenenza dei balconi e dei sottobalconi. Oggi ricordiamo la "sentenza n. 8159/1996" che precisa che i balconi sono sì parte integrante delle abitazioni, ma non assolvono la funzione portante della struttura abitativa, quindi essendo di uso esclusivo del proprietario o affittuario dell'immobile tutte le spese ad esse relative sono a carico dello stesso. Dobbiamo tener presente che esistono diversi tipi di balconi e diverse tipologie di sottobalconi, ecco perché non ci può essere una regola comune per il sostenimento delle spese di manutenzione. Dobbiamo sempre affidarci allo statuto condominiale.
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I balconi possono essere di due tipi, ad incasso e aggettanti. I balconi ad incasso sono i cosi detti balconi rientranti a filo facciata e chiusi tra i due lati, svolgono la funzione di sostegno tra i due piani e in proprietà comune tra i due inquilini ( il condomino di sopra e sotto il piano di riferimento). Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 1125 del codice civile, le opere di ristrutturazione e manutenzione dei sottobalconi sono a carico, in parti eguali, ai due condomini il sovrastante e il sottostante il piano di riferimento. Mentre le spese di pavimentazione le opere relative alla tinteggiatura e decoro sono a carico esclusivo del proprietario del piano. I balconi aggettanti sono quelli che sporgono in relazione alla facciata e sono aperti ai lati. In questo caso le spese per ristrutturare o le spese manutentive del sottobalcone sono a carico del proprietario dell'appartamento.
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