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Il permesso di costruire non è obbligatorio, secondo quanto stabilito per legge, per ogni intervento edilizio ma semplicemente per alcuni. Si tratta, in sostanza, di lavori più ingenti rispetto a quelli per i quali tale richiesta può essere omessa. Innanzitutto richiedono questa autorizzazione le nuove costruzioni edilizie e qualsiasi intervento di ristrutturazione sul profilo urbanistico. Il permesso di costruire è richiesto anche per gli interventi su edifici che, per questi lavori, saranno soggetti a trasformazioni notevoli o a significativi aumenti della propria volumetria. Per gli edifici che si trovano ubicati nel centro storico, la documentazione in oggetto è richiesta se, a seguito dei lavori relativi alla ristrutturazione, vi saranno modifiche alla destinazione d'uso dell'immobile o alla loro sagoma, specialmente se vincolati dal Decreto Legge numero 42 del 22 gennaio 2004 in ambito di beni ambientali e culturali (e sempre in riferimento al Testo Unico dell'edilizia).
La DIA (acronimo che sta per Denuncia di Inizio Attività) può, in alcuni casi, sostituire il permesso di costruire. In questo modo, tutte le pratiche burocratiche da adempiere sono semplificate. Presentate le documentazioni necessarie, trascorsi 30 giorni senza opposizione, si può iniziare coi lavori. Ciò corrisponde alla formula del silenzio-assenso. Questo vale normalmente per tutte le nuove costruzioni o le ristrutturazioni urbanistiche disciplinate da un piano attuativo. Scegliere se richiedere il permesso di costruire o semplicemente la DIA significa anche andare incontro a qualche incertezza. La DIA è molto più semplice ed è l'ideale se si vogliono iniziare presto i lavori. Tuttavia, dall'altro canto, questa pratica obbliga i tecnici ad assumersi maggiori responsabilità in termini di conformità degli edifici, cosa che spesso può non essere vantaggiosa.
L'iter burocratico attraverso il quale è possibile procedere con la richiesta del permesso di costruire non è molto complicato. Esso deve essere intrapreso solo ed esclusivamente dal proprietario dell'immobile che sarà, in caso di approvazione, soggetto alle modifiche. La richiesta va inoltrata direttamente presso gli uffici competenti del Comune in cui si trova l'edificio. Ad essa dovranno allegarsi alcuni documenti, quali i titoli di legittimazione (come gli atti notarili), i progetti dei lavori realizzati da tecnici abilitati, la dichiarazione di un ingegnere (o un architetto) in cui si attesta che il progetto è pienamente conforme a tutte le normative. In caso di beni vincolari ci vuole l'autorizzazione dell'ente vincolante. Non devono, poi, mancare tutti i documenti relativi alle identità dei soggetti interessati. Entro 10 giorni il Comune nomina i responsabili che decideranno se accettare o rigettare la richiesta.
Il permesso di costruire ha una durata prestabilita, ovvero un termine entro cui i lavori che vi sono indicati devono essere iniziati e, quindi, portati a compimento. L'inizio degli interventi non può avvenire dopo un anno da quando il permesso di costruire è stato accettato. La fine degli stessi, invece, non può andare oltre i 3 anni da quel momento. Le proroghe a questi termini, fissati per legge, sono previste esclusivamente per impedimenti indipendenti dalla volontà dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, come terremoti o alluvioni. Se non si sono ancora completati i lavori nel momento in cui scade il permesso di costruire, la parte rimanente deve essere sottoposta ad un nuovo progetto e ad una nuova autorizzazione. Esiste, inoltre, la trasferibilità del titolo. Vuol dire che può essere trasferito ai successori, ad esempio in caso di vendita.
Il permesso di costruire può anche essere richiesto in sanatoria o in deroga. Lo si richiede in sanatoria quando si sono realizzati i lavori senza aver richiesto l'autorizzazione a procedere o nel caso in cui, nonostante questa vi sia, gli interventi effettuati risultano difformi rispetto al progetto approvato. Questo iter è realizzabile solo se non c'è stata sanzione amministrativa da parte del Comune e se l'opera per cui si richiede è conforme alle discipline urbanistiche ed edilizie vigenti. Per il permesso di costruire in sanatoria è necessario pagare il contributo di costruzione per un importo doppio. La formula del silenzio assenso non è prevista. Se entro 60 giorni il Comune non risponde, la richiesta si ritiene rifiutata (vige a formula del silenzio-rifiuto). Il permesso di costruire in deroga non si richiede per gli edifici privati ma solo per i pubblici e permette di soprassedere ad alcune norme per la costruzione.
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