Successione di morte
La successione di morte è regolata dal codice civile che disciplina tutto l'istituto giuridico nella sua interezza all'interno del Libro II. Dopo l'avvenuta morte del de cuius, gli eredi prendono il suo posto come titolari del patrimonio. I legatari invece sono coloro che diventano titolari di singoli diritti che possono essere reali o di credito. Tutti i beni del defunto vanno a formare l'asse ereditario che viene poi diviso in quote, cioè singole parti, tra coloro che subentrano al suo posto. Possono essere considerati eredi anche le persone giuridiche. Non rientrano tra coloro che possono ricevere gli indegni che sono per legge impossibilitati a diventare eredi poiché hanno arrecato gravi offese al de cuius. www.montigandolfo.it
Le tipologie di successioni di morte possono essere due se si tiene conto la quantità di diritti a cui l'erede subentra al posto del de cuius. Si dice che è a titolo universale quando prende il posto del defunto tenendo presente tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi. È a titolo particolare quando riguarda soltanto un determinato atto. Un'ulteriore divisione si ha se è testamentaria o legittima. Nel primo caso gli eredi vengono indicati direttamente dal de cuius tramite un testamento, nel secondo caso dalla legge che chiama prima il coniuge o i figli e successivamente i parenti più vicini, fino al sesto grado, come da art.lo 566 del Codice Civile. www.cosedicasa.com
- In caso di eredità, per poter fattivamente entrare in possesso dei soldi depositati in un istituto di credito, è indispensabile poter documentare l'asse ereditario legittimo. L'atto notorio per succes...
- L'imposta di successione è una tassa che colpisce il trasferimento della proprietà e di altri diritti sia su beni immobili che mobili (obbligazioni, gioielli, crediti), dopo la morte del titolare (il ...
- In mancanza di testamento o nei casi di testamento parziale, quanto all'ammontare ed all'entità del patrimonio del ″de cuius″ si fa luogo alla successione legittima. In forza di tale succe...
COMMENTI SULL' ARTICOLO