Molti si chiedono dove effettivamente vada presentata la documentazione obbligatoria per completare con successo questa procedura e quali siano gli allegati obbligatori, che devono essere consegnati insieme alla comunicazione di inizio lavori. Innanzitutto è bene chiarire che tale domanda deve essere presentata esclusivamente al tecnico del comune dove si intende effettuare tutti i lavori di natura edilizia. Tale comunicazione deve essere firmata da un tecnico abilitato, come un ingegnere o architetto, e va completata con tutti i dettagli riguardanti i lavori, ossia: relazione tecnica in cui vengono descritti nel dettaglio tutti gli interventi, progetto grafico dove vengono mostrate la situazione prima e dopo i lavori. Infine, viene allegata anche la dichiarazione dove il tecnico si assume la responsabilità del rispetto delle normative relative all’urbanistica durante il tempo dell’esecuzione dei lavori.
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Naturalmente, in caso una persona non si preoccupi di inoltrare la comunicazione sopracitata all’ufficio o al personale apposito prima dell’inizio dei lavori all’interno dell’immobile di proprietà, è certo che si incorra in sanzioni di natura amministrativa ed economica di varia tipologia; inoltre, è anche bene considerare che non si possono effettuare lavori diversi da quelli comunicati durante la procedura in questione. La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro i tempi stabiliti e alla fine dei lavori, comporta l’acquisizione di un’ammenda di un valore che va dai 1000 euro fino ad un massimo di 10000 euro. Effettuare lavori diversi da quelli comunicati, come ad esempio la modifica della distribuzione degli ambienti di un immobile senza poi effettuare la variazione catastale, ha come effetto molti problemi in sede di compravendita.
Questo tipo di procedura va avviata solamente in alcuni specifici casi che vengono definiti chiaramente all’interno del d.p.r. numero 380 del 6 giugno del 2001, all’articolo 6. Qua vengono enunciati tutti i casi in cui una persona è obbligata a portare avanti la procedura di comunicazione di inizio lavori; l’obbligo è in vigore per tutti quei lavori che mirano alla creazione di opere temporanee che sono destinate alla rimozione entro e non oltre i 90 giorni, interventi come l’installazione di pavimentazione o rifinitura di spazi esterni che possono essere adibiti ad aeree di sosta. Anche la realizzazione di tombini, intercapedini interrate e vasche per la raccolta dell’acqua devono essere comunicate con la procedura in questione. Infine anche la costruzione di impianti fotovoltaici e aree ludiche che non vengono usate con fini di lucro prevede l’obbligo di stilare la comunicazione di inizio lavori.
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