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L'art. 843 c.c. consente, innanzitutto, l'ingresso in un terreno quando sia assolutamente necessario per edificare o restaurare opere o manufatti di proprietà comune o di altre persone, prevedendo anche il versamento di un indennizzo nel caso di eventuali danneggiamenti. L'attività edilizia, ovviamente, deve essere giustificata da reali esigenze, nonché effettuata con il minor danno possibile per l'immobile e i diritti e le facoltà del suo titolare. Qualora il proprietario si dovesse opporre all'ingresso, sarà compito del Tribunale accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso al fondo. In secondo luogo, la legge rende possibile a chiunque il passaggio nel terreno altrui per permettere il recupero di una cosa oppure di un animale che si sia introdotto accidentalmente nel campo.
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Una peculiare modalità di accesso al fondo, in conclusione, è quella indicata dall'art. 842 c.c.. Secondo tale articolo, difatti, durante il periodo venatorio il proprietario non può legittimamente opporsi all'entrata nel suo terreno dei cacciatori, se risultino in possesso della regolare licenza autorizzativa. Sono, peraltro, previste 2 eccezioni al suddetto principio di carattere generale. L'ingresso, infatti, potrà essere, in tutti i casi, vietato se il terreno sia recintato da opere in muratura o reti metalliche di discrete dimensioni, sia delimitato nei suoi confini da fiumi e torrenti, oppure se siano presenti stabili coltivazioni agricole che possano ricevere danneggiamenti. L'attività della pesca, al contrario, è sempre sottoposta al consenso del proprietario del fondo rustico.
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