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Attività edilizia libera

L'attività edilizia libera si caratterizza per il fatto di non dover richiedere l'autorizzazione a iniziare i lavori da parte del Comune competente.

di Redazione

09 settembre 2016

L'attività edilizia libera e le leggi

Il Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001, Titolo II) tratta anche dei titoli abilitativi, cioè i documenti che si devono presentare quando si trasforma o si modifica un'unità immobiliare o un fabbricato. Questi vanno consegnati dal proprietario dell'immobile al Comune competente per territorio, in modo da evitare un abuso edilizio. Tuttavia alcuni interventi rientrano nella cosiddetta attività edilizia libera, che quindi possono essere messi in opera senza presentare e richiedere alcun titolo abilitativo. I lavori in questione sono molto diversi tra loro, però si caratterizzano tutti per non coinvolgere le parti strutturali dell'edificio o dell'unità immobiliare. Bisogna comunque tenere a mente che gli interventi devono essere realizzati rispettando le norme antincendio, di sicurezza, antisismiche, per l'efficienza energetica e quelle igienico-sanitarie, oltre alle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali.

L'attività edilizia libera: gli interventi possibili

L'attività edilizia libera è descritta all'articolo 6, comma 1 del Testo Unico dell'edilizia. Tra i lavori che rientrano in questa categoria vi sono gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, che comprendono anche l'installazione delle pompe di calore aria-aria con meno di 12 kW di potenza termica nominale. In questo caso i lavori di manutenzione ordinaria indicano quelli necessari per la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento delle finiture dei fabbricati e quelli che hanno l'obiettivo di integrare o mantenere in efficienza in preesistenti sistemi tecnologici. Anche le opere geognostiche temporanee per la ricerca nel sottosuolo e gli interventi per eliminare le barriere architettoniche (tranne i lavori che modificano la sagoma dell'immobile, come la messa in opera di ascensori esterni o rampe) rientrano nell'attività edilizia libera. Ugualmente non bisogna richiedere l'autorizzazione per realizzare modifiche agli impianti idraulici agrari e le serre mobili stagionali per l'attività agricola che non hanno strutture in muratura.

Quando bisogna comunicare l'inizio dei lavori

Vi sono anche interventi di attività edilizia libera di cui è necessario denunciare l'inizio dei lavori. Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria, lo spostamento delle pareti interne e l'apertura di porte interne. Ciò vale anche per le opere di finitura e di pavimentazione degli ambienti esterni, le intercapedini non accessibili perché interrate, i locali tombati e le vasche per la raccolta. Inoltre gli interventi di attività edilizia libera da comunicare sono le opere che soddisfino esigenze temporanee e contingenti (vanno rimosse al massimo entro 90 giorni), l'installazione di pannelli fotovoltaici per produrre l'energia necessaria per gli edifici, gli elementi di arredo delle pertinenze dei fabbricati e le aree ludiche che non hanno fini di lucro. Infine rientrano nella categoria le modifiche non strutturali agli interni di edifici destinati all'esercizio d'impresa oppure gli interventi necessari per il cambio della destinazione d'uso.

Le detrazioni fiscali per l'attività edilizia libera

Alcuni dei lavori che rientrano nell'attività edilizia libera possono usufruire delle agevolazioni fiscali: ad esempio le opere per la manutenzione straordinaria delle parti comuni o di singole unità immobiliari oppure per quella ordinaria delle parti comuni. Per richiedere le detrazioni fiscali, tuttavia, è necessario conservare le relative abilitazioni amministrative, così da poterle esibire in caso di bisogno. Se l'attività edilizia libera non necessita di un titolo abilitativo, si redige una dichiarazione sostitutiva. Nell'atto deve essere indicata la data in cui gli interventi sono iniziati e si riporta l'attestazione che i lavori rientrano tra quelli che possono usufruire delle agevolazioni previste. Indicazioni più specifiche si trovano nella Guida alle agevolazioni fiscali presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate e aggiornata costantemente.

Domande frequenti

  • Quali lavori posso fare in casa senza presentare alcun permesso al Comune?
    L'attività edilizia libera comprende principalmente la manutenzione ordinaria, ovvero la riparazione, sostituzione e rinnovo delle finiture interne ed esterne, nonché il mantenimento in efficienza degli impianti esistenti. Rientrano in questa categoria anche l'installazione di pompe di calore aria-aria fino a 12 kW, le opere geognostiche temporanee e gli interventi per abbattere le barriere architettoniche, purché non modifichino la sagoma esterna dell'edificio (niente ascensori esterni o rampe). È fondamentale rispettare tutte le normative vigenti, incluse quelle antincendio, antisismiche e di efficienza energetica.
  • Devo comunicare l'inizio dei lavori se rientro nell'attività edilizia libera?
    Sì, per alcune categorie di interventi liberi è obbligatorio presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Lavori (SCIA) o una semplice denuncia. Questo obbligo riguarda la manutenzione straordinaria, lo spostamento di pareti interne, l'apertura di nuove porte interne e le modifiche non strutturali negli edifici commerciali. Sono inoltre soggetti a comunicazione l'installazione di pannelli fotovoltaici, le opere di finitura esterne, le aree ludiche private e gli interventi temporanei che devono essere rimossi entro 90 giorni. Verificare sempre i regolamenti comunali specifici può essere utile.
  • Posso accedere alle detrazioni fiscali (Bonus Ristrutturazione) per i lavori in attività edilizia libera?
    Assolutamente sì. Molte opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, pur essendo in 'libera edificazione', danno diritto alle detrazioni IRPEF. Per ottenere il beneficio fiscale, è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestando che i lavori rientrano nelle categorie ammesse e indicando la data di inizio. Questa documentazione va conservata accuratamente insieme alle fatture e ai bonifici parlanti, poiché costituisce il titolo abilitativo alternativo necessario per giustificare la richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate.
  • Cosa cambia tra manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito della libertà edilizia?
    La distinzione è cruciale: la manutenzione ordinaria (es. rifacimento pavimenti, tinteggiatura, sostituzione infissi) richiede zero pratiche comunali. La manutenzione straordinaria, invece, pur non richiedendo un permesso di costruire, deve essere comunicata al Comune tramite SCIA. Esempi di manutenzione straordinaria libera includono lo spostamento di muri portanti interni (se non alterano la statica globale), la creazione di nuovi vani porta e le modifiche impiantistiche significative. Entrambe le categorie, se documentate correttamente, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, ma solo la seconda impone un onere dichiarativo verso l'amministrazione locale.
  • Gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche richiedono autorizzazioni?
    Generalmente no, rientrano nell'attività edilizia libera, ma con una precisazione importante: sono esclusi quegli interventi che modificano la sagoma esterna dell'edificio. Ad esempio, installare una rampa d'accesso esterna o un montascale che sporge dalla facciata potrebbe richiedere una variante o un permesso specifico. Al contrario, interventi interni come l'allargamento di porte, la rimozione di gradini interni o l'adattamento dei bagni per l'accessibilità sono liberi. È sempre consigliabile verificare con il tecnico comunale se l'intervento esterno ha impatti visivi significativi sulla struttura esistente.