L'attività edilizia libera e le leggi
Il Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001, Titolo II) tratta anche dei titoli abilitativi, cioè i documenti che si devono presentare quando si trasforma o si modifica un'unità immobiliare o un fabbricato. Questi vanno consegnati dal proprietario dell'immobile al Comune competente per territorio, in modo da evitare un abuso edilizio. Tuttavia alcuni interventi rientrano nella cosiddetta attività edilizia libera, che quindi possono essere messi in opera senza presentare e richiedere alcun titolo abilitativo. I lavori in questione sono molto diversi tra loro, però si caratterizzano tutti per non coinvolgere le parti strutturali dell'edificio o dell'unità immobiliare. Bisogna comunque tenere a mente che gli interventi devono essere realizzati rispettando le norme antincendio, di sicurezza, antisismiche, per l'efficienza energetica e quelle igienico-sanitarie, oltre alle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali.
L'attività edilizia libera: gli interventi possibili
L'attività edilizia libera è descritta all'articolo 6, comma 1 del Testo Unico dell'edilizia. Tra i lavori che rientrano in questa categoria vi sono gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, che comprendono anche l'installazione delle pompe di calore aria-aria con meno di 12 kW di potenza termica nominale. In questo caso i lavori di manutenzione ordinaria indicano quelli necessari per la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento delle finiture dei fabbricati e quelli che hanno l'obiettivo di integrare o mantenere in efficienza in preesistenti sistemi tecnologici. Anche le opere geognostiche temporanee per la ricerca nel sottosuolo e gli interventi per eliminare le barriere architettoniche (tranne i lavori che modificano la sagoma dell'immobile, come la messa in opera di ascensori esterni o rampe) rientrano nell'attività edilizia libera. Ugualmente non bisogna richiedere l'autorizzazione per realizzare modifiche agli impianti idraulici agrari e le serre mobili stagionali per l'attività agricola che non hanno strutture in muratura.
Quando bisogna comunicare l'inizio dei lavori
Vi sono anche interventi di attività edilizia libera di cui è necessario denunciare l'inizio dei lavori. Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria, lo spostamento delle pareti interne e l'apertura di porte interne. Ciò vale anche per le opere di finitura e di pavimentazione degli ambienti esterni, le intercapedini non accessibili perché interrate, i locali tombati e le vasche per la raccolta. Inoltre gli interventi di attività edilizia libera da comunicare sono le opere che soddisfino esigenze temporanee e contingenti (vanno rimosse al massimo entro 90 giorni), l'installazione di pannelli fotovoltaici per produrre l'energia necessaria per gli edifici, gli elementi di arredo delle pertinenze dei fabbricati e le aree ludiche che non hanno fini di lucro. Infine rientrano nella categoria le modifiche non strutturali agli interni di edifici destinati all'esercizio d'impresa oppure gli interventi necessari per il cambio della destinazione d'uso.
Le detrazioni fiscali per l'attività edilizia libera
Alcuni dei lavori che rientrano nell'attività edilizia libera possono usufruire delle agevolazioni fiscali: ad esempio le opere per la manutenzione straordinaria delle parti comuni o di singole unità immobiliari oppure per quella ordinaria delle parti comuni. Per richiedere le detrazioni fiscali, tuttavia, è necessario conservare le relative abilitazioni amministrative, così da poterle esibire in caso di bisogno. Se l'attività edilizia libera non necessita di un titolo abilitativo, si redige una dichiarazione sostitutiva. Nell'atto deve essere indicata la data in cui gli interventi sono iniziati e si riporta l'attestazione che i lavori rientrano tra quelli che possono usufruire delle agevolazioni previste. Indicazioni più specifiche si trovano nella Guida alle agevolazioni fiscali presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate e aggiornata costantemente.