Cedolare secca sugli affitti

Cos'è la cedolare secca sugli affitti

La normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti è contenuta nell'art 3 Dlgs n.23 del 14 marzo 2011 e nel corrispondente Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, datato 7 aprile 2011. Il Dlgs prevede che nell'ipotesi di locazione di immobili con contratto a canone libero, o a canone concordato, il locatore che opterà per la tassazione alternativa della cedolare secca, dovrà versare all'erario un'aliquota che va dal 10% nel caso di canone concordato, fino al 21% nell'ipotesi di canone libero. Ciò significa che a differenza della tassazione ordinaria che prevede il pagamento di un'aliquota variabile a seconda dello scaglione Irpef di appartenenza, la cedolare secca conviene a tutti quei contribuenti con reddito medio-alto, essendo l'aliquota del 21% di gran lunga inferiore rispetto a quelle collegate all'Irpef che vanno dal 23 al 43%.
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Contribuenti interessati e relative tipologie di contratto

casa e cartello affittasi I contribuenti interessati da questo nuovo sistema di contribuzione sono esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietario o usufruttuario. Sono escluse dalla possibilità di applicare la cedolare secca, le aziende proprietarie di immobili. Nel caso in cui l'immobile appartenga a più soggetti, l'opzione va esercitata disgiuntamente da ogni locatore. Ricordiamo innanzitutto che gli immobili cui si riferisce la normativa, sono solo quelli ad uso abitativo, mentre, per quanto attiene le tipologie contrattuali cui è possibile applicarla, abbiamo sia i contratti a canone libero, sia quelli a canone concordato. Nella prima categoria rientrano quelli regolati dalla legge 431 del 1998, con durata minima di 8 anni (4+4), mentre i contratti convenzionati, disciplinati dalla medesima legge con formula 3 anni+2 anni, non possono avere una durata inferiore ai 3 anni.

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Come scegliere la cedolare secca sugli affitti

cartello affittasi La scelta se optare per la cedolare secca spetta unicamente al locatore, il quale ha l'obbligo di inviare preventivamente una raccomandata all'inquilino con cui comunica di voler optare per la tassazione sostitutiva della cedolare secca e dell'impossibilità di chiedere aggiornamenti del canone, anche se legati a variazioni ISTAT. Questa preventiva comunicazione è prevista, pena l'inefficacia della scelta della cedolare secca. Se l'immobile è affittato a più inquilini, la raccomandata deve essere spedita ad ognuno di loro. In un solo caso il locatore non è tenuto ad inviare la raccomandata, ovvero quando nel contratto d'affitto era già inserita la clausola di rinuncia di adeguamento del canone d'affitto. In pratica, l'inquilino non ha alcun potere decisionale in merito alla scelta fatta dal proprietario o usufruttuario dell'immobile.


Cedolare secca sugli affitti: Differenze tra cedolare secca e tassazione Irpef

casa tra due mani Le differenze tra la cedolare secca sugli affitti e la tassazione Irpef iniziano dalle diverse aliquote applicate, che nel primo caso sono pari al 21% nell'ipotesi di contratto a canone libero, e del 10% in caso di affitto concordato, mentre nella tassazione ordinaria è pari al 23% per redditi fino 15.000 euro; del 27% per redditi da 15.000 a 28.000 euro; del 38% da 28.000 a 55.000 euro; del 41% per redditi da 55.000 a 75.000 euro; del 43% per tutti i redditi oltre i 75.000 euro. La cedolare secca non è soggetta a Irpef e non è prevista alcuna addizionale comunale e regionale, che invece sono dovute in caso di tassazione ordinaria. Ulteriore differenza rispetto al regime di tassazione ordinaria è che non sono dovuti nè l'imposta di registro, nè l'imposta di bollo. Resta invece l'obbligo di versare l'imposta di registro in caso di cessione del contratto di locazione.



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