Contratto di locazione ad uso abitativo
Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo è regolato dal codice civile che, al Capo VI, dedica diversi articoli alla locazione, stabilendo in linea generale obblighi, diritti e limiti da parte del "locatore" e del "conduttore" termini tecnici con cui vengono identificati rispettivamente il proprietario e l'affittuario. Il Codice civile in particolare definisce all'art. 1571 la nozione di locazione ordinaria come quel contratto "col quale una parte si obbliga a far godere all'altra un immobile per un dato tempo (1572 e seguenti), verso un determinato corrispettivo". Il cod. civ. negli art. seguenti specifica le ipotesi contrattuali sulla base della durata in cui il contratto spiega i suoi effetti. A riordinare la materia e a renderla organica sono la legge 392/78 e la più aggiornata 431/98 che puntualizza la materia specificando tipologie di contratti di locazione, ipotesi di mancato rinnovo del contratto, modalità di rilascio dell'immobile e obblighi delle parti.
La durata del contratto di locazione ad uso abitativo è stabilita in 4 anni rinnovabili per altri 4, periodo che inizia a decorrere dalla data della registrazione. Il canone è, salvo eccezioni, liberamente stabilito dalle parti. A norma della legge 2011/23 che regolamenta il regime di "cedolare secca" è invece fondamentale conoscere la rendita catastale dell'immobile, come si desume dalla visura catastale, poiché il canone annuo di locazione sarà pari al triplo di tale valore, a cui va aggiunto dal secondo anno in poi, l'adeguamento in base agli indici ISTAT. Se i contraenti scelgono questa opzione non avranno l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo e di registro dovute per registrazioni, proroghe e risoluzioni delle locazioni e il proprietario potrà usufruire di un regime fiscale più soft riguardo all'immobile e all'IRPEF: il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo.
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