Il certificato di agibilità è molto importante anche per questioni relative ai diritti che sono connessi all’immobile in esame come, ad esempio, nel caso in cui questo venga ceduto o venduto. In tal proposito, è stato messo in luce che tale certificato è una componente essenziale dell’immobile. Nel caso in cui venga venduto senza il certificato di agibilità, l’immobile non verrebbe considerato come immobile ad uso abitativo ma un qualcosa che è stato venduto per un altro tipo di scopo che non è quello richiesto dall’acquirente, ovvero un immobile ad uso abitativo. Spesso, però, tale mancanza viene vista come una sorta di mancato deposito di documenti a danno di colui che acquista l’immobile al quale viene però riconosciuto che, l’immobile ormai acquistato, ha un errore di qualità. Nel caso in cui l’immobile non presenti difetti per i quali si possa pensare ad una mancata consegna del certificato di agibilità, questo non verrà considerato come un sinistro da parte del venditore.
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Le caratteristiche, le informazioni e le varie componenti del certificato di agibilità sono espresse nell’articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 380 del giugno 2001. In esso è ben esplicato che questa certificazione serve ad attestare le condizioni degli immobili, i quali devono sottostare agi standard di sicurezza, salute e risparmio energetico imposti dallo Stato Italiano. La documentazione richiesta per avere diritto alla certificazione deve essere presentata entro almeno quindici giorni dalla fine dei lavori di costruzione dell’immobile all’ufficio per l’edilizia del proprio comune di appartenenza. Inoltre, è bene notare che nel caso in cui non venga presentata alcuna documentazione riguardante l’agibilità dell’immobile si può essere soggetti ad una multa il cui valore oscilla tra i 77 e i 464€. Il certificato va richiesto anche per porzioni a funzionamento autonomo dello stesso immobile.
Importanti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 380 del giugno 2001 sono state apportate di recente dal Decreto Legislativo 222 del 25 novembre 2016, come l’abrogazione dell’articolo 25. Anche se al momento di acquisto da un lato, e di vendita dall’altro, un immobile dovesse essere sprovvisto della documentazione di agibilità, questo non verrebbe considerato invalidante per il venditore. Di conseguenza, un notaio non può rifiutare di stendere un atto che attesti il trasferimento di un immobile che manchi del certificato di agibilità. Una volta introdotta la figura del notaio nella compravendita, esso è tenuto a redigere un documento che non manchi di nessuna clausola, men che meno quelle riguardanti l’agibilità dell’immobile. In ogni caso, non c’è alcuna norma che vieta al venditore e all’acquirente di regolarsi tra di loro come meglio ritengono opportuno, potendo anche scegliere di delegare all’acquirente l’onere della stipula di una documentazione riguardante l’agibilità dell’immobile.
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