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La certificazione di conformità fu inizialmente istituzionalizzata dalla legge 46 del marzo 1990 e serviva per dare delle linee guida da seguire per quanto riguarda la sicurezza finale che doveva essere attestata agli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, di ascensori, climatizzazione e qualsivoglia altro impianto presente all’interno di un edificio. Questa legge fu poi abrogata e modificata dal decreto ministeriale numero 37 del gennaio 2008. Una volta portati a termine i lavori, il responsabile ha il dovere di rilasciare al committente dell’opera la certificazione, indicando quali materiali sono stati usati, e tutta la modulistica relativa al progetto. Nel caso in cui non si fosse creato un impianto da zero ma si fosse agito su un impianto preesistente, bisogna indicare quali modifiche sono state apportate insieme alla modulistica relativa al vecchio impianto. Il tutto va consegnato entro 30 giorni dalla fine dei lavori allo sportello dell’edilizia il quale si prenderà cura di inoltrarlo alla Camera del Commercio, che ha la responsabilità di effettuare tutti i controlli dovuti.
La certificazione di conformità non è altro che un allegato della certificazione di agibilità. Il certificato di agibilità è atto a confermare l’esistenza delle condizioni minime di sicurezza, degli impianti elettrici e dell’igienicità delle opere edilizie. A differenza della sola certificazione di conformità, questa va consegnata dopo aver finito i lavori entro 15 giorni allo sportello dell’edilizia (quello che un tempo era l’ufficio tecnico). Successivamente, sarà compito dell’addetto all’ufficio prendere i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti. Passati i 30 giorni, se non si riceve risposta alcuna, il silenzio da parte dell’ufficio vale come conferma legale e l’edificio viene reso agibile. Oltre alla risposta da parte dell’ente comunale, bisogna aspettare anche la risposta dell’ASL, la quale ha 60 giorni di tempo per rispondere dal momento della presentazione dei documenti. Nel caso in cui l’ASL non desse risposta, vale lo stesso principio del silenzio assenso come per l’ente comunale. Questo documento va consegnato a colui che acquisterà l’immobile anche se l’assenza di questo documento non comporta l’eliminazione dell’atto notarile.
Nel caso in cui si stesse pensando di acquistare un immobile costruito precedentemente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 37 del gennaio 2008, e il certificato di conformità e agibilità non sia reperibile, si può pensare alla dichiarazione di Rispondenza (DIRI). La dichiarazione di Rispondenza può essere effettuata solo ed esclusivamente per gli impianti costruiti prima del 2008, poiché prima non era obbligatoria la dichiarazione di agibilità. Infatti, nel caso in cui non fosse disponibile la dichiarazione di agibilità per un immobile costruito dopo il 2008, questa non può essere sostituita da una dichiarazione di Rispondenza ma bisogna contattare un tecnico abilitato per redigere una nuova dichiarazione di agibilità. Ciò avviene perché, per poter dichiarare che un impianto è a norma, deve essere considerato anche l’anno di costruzione. Quindi, se un impianto è stato costruito prima del 2008 e rispetta le norme vigenti nell’anno in cui è stato costruito.
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