Rinuncia eredità
La rinuncia all'eredità è disciplinata dal codice civile, ed in particolare la disciplina comprende gli articoli che vanno dal 519 al 527. È un atto inter vivos, unilaterale e non recettizio che comporta la cessazione degli effetti della delazione. Il rinunciante resta completamente estraneo agli eventi successori quindi eventuali creditori non potranno richiedere il pagamento dei debiti del de cuius. La rinuncia per essere valida deve essere fatta necessariamente dopo l'apertura della successione attraverso un atto solenne reso davanti ad un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo presso cui è stata aperta la successione. Rinunciando all'eredità il soggetto si considera come mai chiamato. La rinuncia non può essere disposta solo per una parte della successione ed è considerata invalida se fatta sotto condizione con l'apposizione di un termine.
Revoca e decadenza della rinuncia eredità
La revoca e la decadenza della rinuncia all'eredità sono disciplinate dal codice civile. In particolare la norma sulla revoca si trova nell'articolo 525 in cui si afferma che essa è permessa entro i dieci anni dall'apertura della successione e nel caso in cui non vi sia stata accettazione da parte degli altri eredi. Restano validi eventuali diritti acquisiti legittimamente dai terzi. La rinuncia non è valida se l'erede ha sottratto o nascosto eventuali beni facenti parte del patrimonio ereditario o siano trascorsi tre mesi dal giorno dell'apertura della successione e non abbia effettuato l'inventario. In questi casi l'eredità si intende accettata con l'accettazione pura e semplice. La rinuncia all'eredità può essere impugnata nel caso l'atto sia stato redatto sotto violenza o con dolo entro cinque anni.