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Nel Decreto Ministeriale del luglio 1975 sono forniti i requisiti minimi che un’abitazione deve avere per potere ospitare una famiglia. Una volta raggiunti tali requisiti è possibile ottenere il certificato di idoneità alloggiativa e procedere al ricongiungimento familiare. Nell’articolo 1 viene stabilita l’altezza dell’abitazione. L’altezza minima interna è di 2,70m che possono diventare 2,40m nei corridoi, bagni, disimpegni e ripostigli. Nei comuni che si trovano in zone montane l’altezza minima può essere anche di 2,55m. L’articolo 2 disciplina la superficie abitabile che deve essere almeno di 14mq per quattro abitanti ed almeno 10mq da quattro abitanti in poi per ciascuno. Nell’articolo 3 è indicato che le abitazioni devono avere l’impianto di riscaldamento, mentre nell’articolo 4 che i locali abitabili possano usufruire di luce naturale diretta. Infine, l’articolo 5 indica che il bagno dovrà essere fornito di finestre o di impianti per l’aspirazione.
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Il certificato di idoneità alloggiativa è necessario, oltre che per la richiesta di ricongiungimento familiare, anche a richiedere il permesso di soggiorno, il quale non viene rilasciato agli stranieri fin quando questi non dimostrino di vivere e potersi permettere un alloggio idoneo. Il certificato di idoneità alloggiativa è un documento indispensabile di cui hanno bisogno gli stranieri che chiedono un permesso di soggiorno per: lavoro subordinato, in questo caso la responsabilità dell’alloggio va al datore di lavoro; permesso di soggiorno per periodi prolungati e ricongiungimento familiare. Per richiedere il certificato bisogna andare al Comune di appartenenza ed essere in possesso di un documento d’identità, di un precedente permesso di soggiorno o del passaporto; un contratto d’affitto e, infine, due marche da bollo da 16€. Una volta fatta la richiesta, è compito del comune inviare un addetto all’abitazione del richiedente per verificarne i requisti al fine di rilasciare il certificato.
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