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I termini di tempo per acquisire la proprietà per usucapione sono diversi in funzione del bene stesso. Dopo 20 anni si può vantare la proprietà di un bene mobile ed immobile e di tutti i diritti di godimento come l'usufrutto, l'uso etc. Il tempo è vent'anni perchè ci si è impossessati del bene in malafede, cioè consapevoli che il bene era di altri. La conta del tempo parte dall'inizio del possesso deve essere continuativo, senza interruzioni. Dieci anni invece se è acquisito il bene, in buona fede con un atto pubblico registrato, da una persona che si è poi rivelata non il vero proprietario. Anche in questo caso il possesso deve essere continuativo e non si deve interrompere. Per essere più precisi l'interruzione ci può essere ma non superiore ad un anno, ad esempio il proprietario può rientrare in possesso del bene ma poi riabbandonarlo nel corso dell'anno.
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I beni che non possono godere del diritto di usucapione sono i beni demaniali dello stato, i beni di proprietà dei comuni delle ex provincie, i beni non disponibili e gli edifici di culto. Non sono usucapibili i diritti di garanzia come l'ipoteca e i diritti personali, ad esempio l'affitto. I beni pubblici indisponibili sono quei beni utilizzati per il servizio pubblico o per il conseguimento di fini pubblici. I beni patrimoniali indisponibili possono essere mobili ed immobili e appartengono a qualsiasi ente pubblico. Alcuni esempi sono le foreste, le acque termali, le acque minerali, le cave e le miniere, tutti gli edifici pubblici, i beni di interesse storico, tutti i beni in dotazione al Presidente della Repubblica. Secondo l’art.824 del C.C. questi beni sono inalienabili, quindi non possono essere sottratti alla loro destinazione d'uso.
L'usucapione è il possesso pacifico e continuativo di un bene mobile o immobile per più anni ininterrottamente, può consentire di diventare proprietario del bene stesso senza il consenso del legittimo proprietario. Spieghiamo meglio come si formalizza l'usucapione, affinchè il possesso si trasformi in proprietà riconosciuta dalla legge è necessario ottenere una sentenza del giudice che dichiari il compimento del diritto di usucapione. La sentenza è necessaria proprio perchè non essendoci atti o contratti da registrare per attestare il passaggio di proprietà bisogna istruire una vera e propria causa per provare l'esistenza del possesso e il decorso del tempo. E' ammessa qualsiasi prova da fornire al giudice, non è difficile in questo modo trovare i testimoni che confermino l'uso in modo continuativo e pacifico del bene, e esibire i documenti che confermino il possesso come pagamenti delle utenze, fotografie tasse e quant'altro.
Il compimento del diritto all'usucapione può essere comunque interrotto o sospeso. L'interruzione avviene quando il legittimo proprietario attua dei comportamenti tali da riaffermare il diritto alla sua proprietà e a contestare il possesso altrui. Non è sufficiente però una lettera o la messa in mora del possessore del bene ma deve essere posta in essere un'azione giudiziaria di rivendica del bene. E' una notifica, redatta da un avvocato, dove il legittimo proprietario chiede la restituzione del bene. L'interruzione all'usucapione può anche avvenire in modo pacifico mediante una dichiarazione scritta del possessore del bene, che riconosce all'effettivo proprietario i diritti di proprietà affermando di poter disporre del bene stesso solo in virtù del consenso del primo. La sospensione all'usucapione invece può avvenire in seguito al sopraggiungere di particolari rapporti tra il possessore e il proprietario, ad esempio chi possiede il bene sposa il proprietario del bene , in questo caso l'usucapione si interrompe fino alla cessazione del matrimonio.
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