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Oltre che a comunicare l'avvenuto trasferimento di proprietà, la voltura catastale può anche essere di afflusso, di preallineamento e di recupero di voltura automatica. Si ha la voltura di afflusso in caso di donazione, compravendita, o successione. Tutti casi in cui il notaio o un pubblico ufficiale, oltre a redigere l'atto deve anche provvedere alla sua comunicazione all'Agenzia del Territorio, munendosi della copia del documento che ne attesta il trasferimento di proprietà. Si richiede invece la voltura di preallineamento, quando il trasferimento di proprietà in passato è stato correttamente effettuato presso l'Ufficio del Territorio, ma non risulta tra gli atti contenuti nella banca dati del Catasto. Infine si parla di recupero di voltura automatica, quando la voltura serve ad integrare delle denunce già presentate che risultano essere incomplete o non corrette nei dati.
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La pratica inerente ad una voltura catastale viene redatta e depositata da tecnico abilitato iscritto al proprio ordine professionale, quindi un geometra, un notaio, un architetto o un ingegnere.La pratica viene istruita tramite un software che contiene tutti gli allegati utili che il tecnico dovrà compilare, così da poter fornire all'Ufficio del Territorio tutte le informazione necessarie per modificare i dati del proprietario di un determinato bene.É fondamentale allegare a questi moduli una copia conforme dell'atto di provenienza del bene immobile, quindi l'atto di compravendita o di donazione; i dati della parte del cedente con relativa delega per il tecnico, e quelli inerenti all'acquisente.Una volta pronta la pratica potrà essere o portata a mano oppure inviata dal tecnico telematicamente presso l'Agenzia del Territorio dove risiede il bene immobile.Trascorse 24/48 dalla ricezione della pratica è possibile richiedere una visura contenente i dati del nuovo proprietario.
La voltura catastale, come abbiamo già detto, dev'essere redatta da un tecnico che attesta sotto la propria responsabilità, che i dati presenti all'interno della denuncia risultano essere conformi ai documenti presentati dalla parte cedente e acquisente. Se la pratica viene presentata telematicamente, la procedura può essere eseguita solo dal tecnico.Se la pratica verrà consegnata a mano, il deposito potrà essere eseguito dal cedente, dal nuovo proprietario, dal tecnico abilitato munito di delega da parte del cedente, o dal notaio che ha redatto e trascritto l'atto di proprietà.Al momento del deposito il dichiarante deve presentare, naturalmente la copia cartacea della pratica, l'originale o la copia conforme dell'atto di proprietà del bene immobile, una copia del documento di riconoscimento, e i diritti catastali.Al momento del deposito verrà consegnata al dichiarante, una ricevuta con il numero di protocollo della pratica insieme alla ricevuta inerente al versamento dei diritti catastali.
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