Contratti di locazione

I contratti di locazione, d'affitto e di noleggio: differenze

I contratti di locazione, disciplinati da appositi articoli del Codice Civile (principalmente 1571 e 1654), sono contratti grazie ai quali soggetti detti locatori mettono a disposizione l'uso di uno o più beni ad altri soggetti, detti conduttori o locatari, per un periodo determinato e dietro il corrispettivo di un compenso. È bene porre bene l'accento su un aspetto della locazione che la distingue dall'affitto: quest'ultimo presuppone che il bene dato in uso o in godimento sia per sua natura produttivo, come per l'affitto, appunto, di un'azienda; al contrario può essere invece ceduto in locazione esclusivamente un immobile o un'abitazione. Sia dall'affitto che dalla locazione va invece distinta la cessione in uso di un bene mobile, come ad esempio un'auto: in tal caso si parla di nolo o noleggio. Fatta questa opportuna distinzione è bene conoscere quali siano gli elementi che caratterizzano i contratti di locazione.
La locazione: locatori e conduttori

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Gli elementi tipici di un contratto di locazione

Felici d'aver affittato Esistono elementi tipici individuabili fra le varie tipologie di contratto di locazione senza i quali l'atto può ritenersi non perfezionato, o nullo, senza che questo voglia significare l'obbligatorietà di modelli standard. Per la legge è sufficiente una forma libera di stesura del testo, purché risultino rispettate alcune obbligatorie indicazioni di contenuto. Si tratta essenzialmente di: dati anagrafici dei locatori, dei conduttori e gli estremi del bene ceduto in locazione; la dichiarazione del conduttore d' aver ricevuto la documentazione relativa all'Attestazione di Prestazione Energetica dell'immobile; l'importo del canone, dell'eventuale caparra e del deposito cauzionale; la durata del contratto; le indicazioni, infine, sulla suddivisione delle spese tra locatore e conduttore. Riguardo alle indicazioni di contenuto appena enunciate, alcune di esse meritano un approfondimento per non incorrere in errori nella stipula di un contratto di locazione.

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Locazione: dati catastali, APE e canone

Il mercato della locazione è vivo Nei contratti di locazione il bene dato in uso dal locatore al conduttore deve essere individuato in modo univoco: questo avviene tramite i dati forniti dal catasto, che possono essere desunti anche da una semplice visura catastale. In relazione invece all'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) va detto che la legge obbliga al suo possesso il proprietario dell'immobile: tuttavia il conduttore deve dichiarare, con apposita clausola presente nel contratto, di averne ricevuto apposita informazione e documentazione dal locatore stesso, pena una sanzione amministrativa a carico di entrambe le parti, da pagare in solido. Per quanto riguarda il canone, del quale solitamente viene indicato l'importo complessivo annuale, deve essere chiaramente indicata la cadenza dei pagamenti (solitamente mensile) e la modalità con cui essi avverranno, sulla quale influiscono anche le limitazioni di legge all'uso del contante.


Locazione: deposito cauzionale, fidejussione e spese

La chiave per trovare casa Può essere previsto, all'atto di stipula di un contratto di locazione, un deposito cauzionale a garanzia di eventuali canoni non pagati o danni che il conduttore potrebbe arrecare all'immobile. Talvolta, allo scopo, al posto di una somma di denaro può invece venir richiesta una fidejussione bancaria. Comunque è bene dire che sia il deposito cauzionale, sia la fidejussione bancaria, rappresentano elementi che non devono essere obbligatoriamente presenti in un contratto di locazione: si tratta invece di accordi fra le parti, anche se dalla presenza nell'atto dell'una o dell'altra tipologia di garanzia derivano obblighi precisi per ambedue le parti. Anche la suddivisione delle spese fra locatore e conduttore, per aver efficacia di legge, deve essere chiaramente indicata nel contratto: normalmente le spese ordinarie sono a carico del conduttore, mentre quelle straordinarie sono a carico del locatore.


Locazioni: durata, recesso anticipato e risoluzione

Un altro elemento assai importante in un contratto di locazione è rappresentato dalle indicazioni circa la durata dello stesso e le modalità da seguire in caso di recesso anticipato. Per legge, la durata delle locazioni, in caso di immobili ad uso abitativo, non può essere inferiore a 4 anni e, solitamente, si rinnova automaticamente per lo stesso numero di anni ove nessuna delle parti esprima per iscritto la volontà di interrompere il rapporto locativo. Nel corso della locazione, il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, purché comunichi tale decisione al locatore rispettando i termini di preavviso stabiliti. Nei casi di morosità da parte del conduttore, il locatore può decidere di risolvere il contratto, sempre rispettando i termini stabiliti alla stipula dell'atto: normalmente si ritiene legittima una richiesta di risoluzione dopo 2 mensilità insolute da parte del conduttore.


Contratti di locazione: Altri obblighi (e diritti) dei locatori e dei conduttori

locazione In capo ad ognuno dei 2 soggetti coinvolti nell'atto di stipula di un contratto di locazione vi sono obblighi e, naturalmente, diritti. La materia è veramente ampia ed è bene che il contratto sia esaustivo al riguardo pur dovendo esso, per forza di cose, rimandare spesso al Codice Civile. A parte l'obbligatorietà, a carico del conduttore, di conservare il bene locato con cura (o come "il buon padre di famiglia", si legge spesso negli atti) e di restituirlo, a locazione conclusa, nel medesimo stato in cui è stato locato, e a parte altri obblighi in capo al locatore come, ad esempio, quello di consegnare il bene stesso in buono stato, è evidente come la materia più delicata riguardi la conclusione del contratto, soprattutto se risolto in caso di morosità. Quando quest'ultima persiste senza che il conduttore abbia liberato l'immobile si può arrivare allo sfratto, con avvertenza che si tratta di un iter assai lungo, complesso e con molte limitazioni.



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