Pignoramento usufrutto
Il pignoramento dell'usufrutto avviene quando un creditore chiede l'esecuzione forzata dei diritti e dei beni del debitore per poter essere risarcito. Infatti pochi sanno che, anche se non è possibile pignorare la casa dove abita il debitore, si può sequestrare il suo diritto di usufrutto e venderlo con un’azione esecutiva. Ciò avviene quando il debitore vive in un immobile dove è un terzo a possedere la nuda proprietà. Infatti per legge non si può pignorare il diritto di abitazione ma solo il diritto del debitore ad abitare in quella casa per tutto il resto della vita. Il pignoramento è quindi legato alla permanenza in vita del debitore: se questi muore, cessa anche l'esproprio.
Il pignoramento dell’usufrutto prevede la vendita di questo diritto di natura temporanea. Il suo valore di mercato si ottiene moltiplicando il saggio di interesse legale vigente per il valore dell’immobile e per un coefficiente specifico determinato dall’età dell’usufruttuario. In ogni caso la durata del pignoramento è necessariamente collegata alla permanenza in vita del debitore. In pratica l’eventuale acquirente potrà abitare nella casa in questione soltanto fino alla morte della persona che è stata sottoposta al procedimento esecutivo. Al suo decesso, infatti, si estingue l'ipoteca sul diritto di usufrutto e gli eredi saranno i proprietari senza vincoli e limitazioni dell'immobile.
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