Usufrutto legale
L'usufrutto legale è il diritto dei genitori di gestire i beni dei figli minori, fino a che questi non raggiungono la maggiore età. Questo diritto non scaturisce da un contratto ma viene stabilito da precise norme di legge. L'articolo 324 stabilisce che i proventi derivanti dall'usufrutto legale dovranno essere impiegati per il mantenimento della famiglia, per l'istruzione e l'educazione del figlio. Il diritto ricade su entrambi i genitori in parti uguali. Se vi è un solo genitore questo eserciterà il diritto esclusivo. Pur essendo scaturito dalla legge e non dalla volontà espressa dalle parti mediante la sottoscrizione di un contratto, i doveri dei genitori sono stabiliti dall'art. 325 del Codice Civile. Non rientrano tra i beni soggetti ad usufrutto legale tutti quelli acquistati dai figli con i redditi del proprio lavoro e quelli ricevuti per testamento e accettati senza la volontà dei genitori. Se uno solo dei genitori era favorevole, spetterà a quest'ultimo l'usufrutto esclusivo.
Nel caso in cui un genitore vedovo o divorziato passi a nuove nozze l'usufrutto legale sui beni del figlio minore rimane in essere, anche se sarà sottoposto agli adempimenti previsti dall'articolo 328 del Codice Civile. Il genitore non potrà più disporre liberamente dei proventi derivanti dall'usufrutto, ma dovrà provvedere ad accantonare le somme risultanti in eccedenza al suo mantenimento, alla sua istruzione ed educazione. Quindi in questo caso cade il principio secondo cui i proventi dell'usufrutto possano venire destinati al mantenimento della famiglia, rimanendo invece solo il fabbisogno del figlio. L'art. 328 del codice civile che stabilisce l'accantonamento obbligatorio dei frutti in esubero derivanti dall'usufrutto diviene vincolante solo in caso di nuove nozze del genitore. Al raggiungimento della maggiore età del figlio il diritto sui beni verrà trasferito interamente a lui, insieme ai proventi risultanti in eccedenza in quel momento.
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